CAPO II
ATTI INTRODUTTIVI
Art. 484. Costituzione delle parti.
1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell’imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell’articolo 97 comma 4.
2 bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies. (1)
(1) Il co. 2 bis è stato inserito dall’art. 39 L. 16 dicembre 1999, n. 479.