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Art. 218. Esecuzione

Art. 218.  Esecuzione.  Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni
speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione.