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Art. 648. Ricettazione

Art. 648. Ricettazione. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri  un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un  qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione (euro 516) a venti milioni (euro 10.329). La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di  estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis) (1).

La pena è della reclusione fino a sei anni e della multa fino a lire un milione (euro 516) se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi  una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 8, co. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(2) Ultimo comma sostituito dall’art. 3 L. 9 agosto 1993, n. 328.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.) (v. però art. 649, comma 2°); 2) l’arresto è obbligatorio per l’ipotesi aggravata prevista dal secondo periodo del co. 1 (380 co. 2 lett.  f-bis); è facoltativo per le restanti ipotesi (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.