Art. 290 bis. (1) Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci. Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
(1) L’articolo è stato introdotto nel codice penale con l’art. 2 della L. 11 novembre 1947, n. 1317.