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Art. 290 bis. Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

Art. 290 bis.  (1) Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.  Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

(1) L’articolo è stato introdotto nel codice penale con l’art. 2 della L. 11 novembre 1947, n. 1317.