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Art. 391 sexies. Accesso ai luoghi di documentazione

Art. 391-sexies. (1) Accesso ai luoghi di documentazione.

1. Quando effettuano un acceso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici,  planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell’articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

    a) la data ed il luogo dell’accesso;

    b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;

    c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose; 

    d) l’indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell’atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

(1) Vedi nota sub Titolo VI bis.