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Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Art. 319.  (1) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.  Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un
atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

(1) Articolo sostituito dall’art. 7 L. 26 aprile 1990, n. 86, poi così modificato prima dall’art. 1, co. 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 ed infine dall’art.1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Procedura: 1) si procede d’ufficio; 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito; 4) la competenza è del Tribunale collegiale.