Logo del Laurus Robuffo

Art. 114. Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore

Art. 114. Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore. 

1. Nel procedere al compimento degli  atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.