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Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza

Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha trasformato in illecito amministrativo l’originaria fattispecie prevista dall’art. 726. Ai sensi dell’art. 7, co. 2, del citato decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 cit., vedi quanto disposto dall’art. 8 del medesimo decreto.