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Art. 277. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

Art. 277. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari.

1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso  concreto.