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Art. 2. Riunione di processi

Art. 2. Riunione di processi. 

1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell’articolo 17 del codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell’ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. ln tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato.

1 bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1 , nel caso indicato dall’articolo 17, comma 1 bis del codice il dirigente dell’ufficio o della sezione designa per l’eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti.(1)

(1) Il co. 1 bis è stato inserito dall’art. 208 D.Lgs. 51/98 e succ. mod.