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Art. 196. Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente

Art. 196.  Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente. (1)  Nei reati commessi da chi è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza è obbligata, in caso d’insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era  tenuta a far osservare, e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell’art. 136.

(1) Articolo sostituito dall’art. 116 della legge 24 novembre 1981, n. 689.