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Art. 504. Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Art. 504. Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero. Quando alcuno dei fatti preveduti dall’art. 502 è commesso con lo scopo di costringere l’Autorità a dare o ad omettere un provvedimento ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 1983, n. 165, ha dichiarato l’illegittimità dell’art.504 c.p., nella parte in cui punisce lo sciopero il  quale ha lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.