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Art. 412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale

Art. 412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l’azione penale o non richiede l’archiviazione nel termine previsto dall’articolo 407,  comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue  richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione (1).

2. Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 409 comma 3.

(1) Il primo periodo del co. 1 è stato così sostituito dall’art. 1, co. 30, L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dalla data stabilita nel co. 95 del medesimo articolo.

Per effetto di quanto disposto dal co. 36 dell’art. 1, L. n. 103/2017 cit., le disposizioni introdotte dal co. 30 del medesimo articolo si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell’apposito registrato di cui all’art. 335 c.p.p. successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. n. 103/2017.