Logo del Laurus Robuffo

Art. 21

Art. 21. 

1. L’ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell’aula prima che cominci l’udienza. Quando il giudice entra nell’aula di udienza ne dà l’annuncio ad alta voce e quando il giudice si ritira in camera di consiglio resta nell’aula agli ordini del pubblico ministero.

2. Durante l’udienza l’ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve:

a) impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonché fra questi ultimi e gli estranei;

b) vigilare perché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati;

c) curare che siano osservate le disposizioni dell’articolo 471 del codice e impedire che sia turbato l’ordine dell’udienza;

d) eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero.