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Art. 593-bis. Appello del pubblico ministero

Art. 593-bis. Appello del pubblico ministero.

1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d’assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al  provvedimento.

Articolo inserito dall’art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.