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Art. 212. Modalità del confronto

Art. 212. Modalità del confronto.

1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle  reciproche contestazioni.

2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone, messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.