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Art. 609 septies. Querela di parte

Art. 609-septies. (1) Querela di parte. I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d’ufficio:

1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto (2);

2) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di  educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (3);

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;

5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 8 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

(2) Numero così modificato dall’art. 7, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Numero così sostituito dall’art. 7, L. n.38/2006 cit.