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Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali

Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione (euro 516).

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale,la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.