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Art. 266 bis. Intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche

Art. 266-bis. (1) Intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 11 L. 23 dicembre 1993, n. 547.