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Art. 343 bis. Corte penale internazionale

Art. 343 bis. Corte penale internazionale.  Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340,342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:

a) della Corte penale internazionale;

b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;

c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;

d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Articolo inserito dall’art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.