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Art. 233. Giudizio direttissimo

Art. 233. Giudizio direttissimo. 

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.

2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa.

1 L’art. 233 comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost. 8 febbraio 1991, n. 68) per «eccesso di delega» (violazione dell’art. 2 direttiva n. 43 della legge-delega 81/1987).