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Art. 302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Art. 302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti,  non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è  commesso attraverso strumenti informatici o telematici (1).

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

(1) L’ultimo periodo del co. 1 è stato aggiunto dall’art. 2, co. 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.).; 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 4) competente è il Tribunale monocratico.