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Art. 626. Furti punibili a querela dell’offeso

Art. 626. Furti punibili a querela dell’offeso. Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila (euro 206), e il delitto è punibile a querela della  persona offesa:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (1);

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente.

(1) Con sentenza n. 1085 del 13 dicembre 1988 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del n. 1 comma 1° nella parte in cui non estende la disciplina ivi  prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.

Procedura: 1) si procede a querela della persona offesa (336 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Giudice di pace (art. 4 co.1 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000). La competenza è del Tribunale monocratico qualora ricorra taluna delle aggravanti indicate nell’art. 4 co. 3 D.Lgs. 274/2000 (v. sub nota art. 581 c.p.).

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.