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Art. 164. Deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli
Capo XIII - Disposizioni relative alle impugnazioni

CAPO XIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPUGNAZIONI

Art. 164. Deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli. 

1. Le parti devono depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall’articolo 584 del codice.

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell’atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per i1 procuratore generale.

3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l’impugnazione. [I diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l’impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell’ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest’ultimo ha sottoscritto l’atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.] (1)

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.

(1) I periodi, secondo, terzo e quarto del comma 3, sono stati abrogati dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in vigore dal 1° luglio 2002.

Vedi, ora, l’art. 272 D.P.R. n. 115/2002 cit.