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Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la  ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici  nonché altri accertamenti.

2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo  nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero (1).

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell’articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il  tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di  chiedere di avvisare un familiare o un convivente (2).

5. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto.

(1) Comma aggiunto dall’art. 10, co. 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

In tema di prelievi biologici finalizzati all’inserimento del profilo del DNA nella relativa banca dati nazionale, vedi quanto disposto dall’art. 9, L. 30 giugno 2009, n. 85.

(2) Comma così modificato dall’art. 10, co. 2, D.L. n. 144/2005 cit.

1 Per le identificazioni di pubblica sicurezza v. art. 11 D.L. n. 59/1978 cit. e l’art. 4 T.U.L.P.S.

2 Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo nei confronti delle persone accompagnate negli uffici della Polizia o dei Carabinieri da parte di personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento di particolari attività di vigilanza e protezione, vedi l’art. 2, commi 7 e 7-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv., con modif., dalla L. 14 luglio 2008, n. 123.