Art. 388 ter. (1) Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie. Chiunque, per sottrarsi alla esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 109 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Procedura: si procede d’ufficio (50 c.p.p.); non è consentito procedere all’arresto né al fermo. La competenza è del Tribunale monocratico.