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Art. 388 ter. Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

Art. 388 ter.  (1) Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie. Chiunque, per sottrarsi alla esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è  punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 109 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Procedura: si procede d’ufficio (50 c.p.p.); non è consentito procedere all’arresto né al fermo. La competenza è del Tribunale monocratico.