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Art. 18

Art. 18.  Quando dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali è stabilito che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, ad un grado corrisponde l’aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.