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Art. 441. Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Art. 441. Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire seicentomila (euro 309).

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche quanto previsto dall’art. 15, L. 14 gennaio 2013, n. 9 (in nota sub art. 517-quater).