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Art. 159. Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità

Art. 159. Notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità.

1. Se non è possibile eseguire le notificazioni  nei modi previsti dall’articolo 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita,  dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo aver designato un difensore all’imputato che ne sia privo ordina che la  notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore. (1)

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L’irreperibile è rappresentato dal difensore.

 

(1) Con l’art. 3 D. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, il comma 1 è stato così modificato sostituendo le parole «l’autorità giudiziaria» alle parole «il giudice».