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Art. 366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Art. 366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti. Chiunque, nominato dall’Autorità giudiziaria perito, interprete ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino
a sei mesi o con la multa da lire sessantamila (euro 30) a un milione (euro 516).

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinnanzi all’Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinnanzi all’Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona  chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l’interdizione dalla professione o dall’arte.

 

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza ed il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.