Art. 170. Estinzione di un reato che sia presupposto elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato. Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato.
La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.
L’estinzione di taluno fra più reati commessi non esclude, per gli altri, l’aggravamento di pena derivante dalla connessione.