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Art. 1

Art. 1.  Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:
1) alle «pene criminali» la [pena di morte], l’ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;
2) alle «pene correzionali» le pene non indicate nei numeri 1° e 3°;
3) alle «pene di polizia» le pene dell’arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell’ammenda non superiore nel massimo a lire duecentomila (euro 103).
Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l’ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.