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Art. 624 bis. Cessazione delle misure cautelari

Art. 624 bis.  Cessazione delle misure cautelari.  (1)

1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d’appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.

(1) Articolo inserito dall’art. 6, co. 5, L. 26 marzo 2001, n. 128.