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Art. 567. Alterazione di stato

Art. 567. Alterazione di stato. Chiunque, mediante  la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false  certificazioni, false attestazioni o altre falsità (1).

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre - 10 novembre 2016, n. 236, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma nella  parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è del Tribunale monocratico.