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Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico

Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era  obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Procedura: v. artt. 529 e 532, 537.