Logo del Laurus Robuffo

Art. 635. Danneggiamento

Art. 635. Danneggiamento. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia  ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre  anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri  storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;

2. opere destinate all’irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato,  ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della  pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

L’art. 97, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 («Codice delle comunicazioni elettroniche»), ha disposto che le sanzioni previste dall’art. 635 c.p. si applicano nei confronti di «chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti».

Procedura: 1) se ricorre una delle circostanze speciali prevedute dal comma 2 ovvero se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura  di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione (art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) si  procede d’ufficio (50 c.p.p.) (V. però art. 649, comma 2) negli altri casi (delitto semplice oppure delitto aggravato da circostanze diverse da quelle previste dall’art. 635) si procede a querela dell’interessato (336 c.p.p.) e tale è chiunque abbia un diritto reale sulla cosa (Cass. 13 luglio 1950, Peresson); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (381 co. 2 lett. h) c.p.p.) ed è consentito anche fuori flagranza nei casi previsti dall’art. 71 D.Lgs. n. 159/2011 cit.. Il fermo è consentito qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art.77, D.Lgs. n. 159/2011 cit.; 3) nell’ipotesi prevista dal primo comma è competente il Giudice di pace (art. 4 co.1 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000). La competenza è del Tribunale monocratico  qualora ricorra taluna delle aggravanti indicate nell’art. 4, co. 3, D.Lgs. 274/2000 (v. sub nota art. 581 c.p.).

Vedi anche l’art. 339-bis c.p. Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XIII.