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Art. 351. Altre sommarie informazioni

Art. 351. Altre sommarie informazioni.

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell’articolo 362. (1)

1-bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso  previsto dall’art. 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di  ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto (2) (3).

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona  offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini (4).

(1) L’ultimo periodo è stato introdotto dall’art. 4 lett. a) D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) Il comma 1 bis dell’art. 351 è stato inserito dall’art. 4 comma 4 lett. b) D.L. 306/1992 cit.

(3) Sugli effetti delle false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria, v. nota sub art. 381.

(4) Comma aggiunto dall’art. 5, co. 1, lett. c), L. 1° ottobre 2012, n. 172 e poi così modificato prima dall’art. 2, co. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e poi dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.