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Art. 452 septies. Impedimento del controllo

Art. 452 septies. Impedimento del controllo.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo inserito dall’art. 1, L. 22 maggio 2015, n. 68 (in vigore dal 29 maggio 2015).

Procedura: 1) si procede di ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto ed il fermo non sono consentiti; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.