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Art. 295. Attentato contro i Capi di Stati esteri
Capo IV - Dei delitti contro gli stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti

                                                                              CAPO IV

                                                        DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI,

                                                       I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI

Art. 295.  Attentato contro i Capi di Stati esteri.  Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita,alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero, è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con [la morte] (1) nel caso di attentato alla vita, negli altri casi) è punito con l’ergastolo.

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel  c.p. è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal D.L.G.L.T. 10 agosto 1944, n. 224.

Si procede d’ufficio (50 c.p.p.). L’arresto in flagranza è obbligatorio ed il fermo consentito (380-384 c.p.p.). Competente è la Corte di Assise.