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Art. 233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

Art. 233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.

1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio  parere, anche presentando memorie a norma dell’articolo 121.

1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad  intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione è  disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all’articolo 127 (1).

1 ter. L’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall’articolo  230, salvo il limite previsto dall’articolo 225 comma 1.

3. Si applica la disposizione dell’articolo 225 comma 3.

(1) Comma inserito dall’art. 5, L. 7 dicembre 2000, n. 397.