Art. 560. Giudizio abbreviato. [Abrogato].
1 L’articolo è abrogato in quanto l’art. 44 della L. 16 dicembre 1999, n. 479 ha sostituito il Libro ottavo del codice di procedura penale, originariamente composto dagli articoli da 549 a 567, con gli articoli da 549 a 559.