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Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni

Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi  specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (1).

Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (1).

Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi (2):

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal numero 2), la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell’Autorità.

(1) Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha trasformato in illecito amministrativo le originarie fattispecie previste dai commi 1 e 2. Ai sensi dell’art. 7, co. 2, del citato decreto, l’autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto. Sull’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 cit., vedi quanto disposto dall’art.8 del medesimo decreto.

(2) Alinea così modificato dall’art. 2, D.Lgs. n. 8/2016 cit.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo nella sola ipotesi prevista dal co. 3; 3) il fermo non è consentito; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.