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Art. 234. Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

Art. 234.  Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche. Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande  alcooliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.

Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.