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Art. 102. Sostituto del difensore

Art. 102.  Sostituto del difensore. 

1. Il difensore di fiducia e il difensore d’uffico possono nominare un sostituto (1).

2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.

(1) Comma così sostituito dall’art. 4, L. 6 marzo 2001, n. 60.