Art. 102. Sostituto del difensore.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d’uffico possono nominare un sostituto (1).
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
(1) Comma così sostituito dall’art. 4, L. 6 marzo 2001, n. 60.