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Art. 246. Corruzione del cittadino da parte dello straniero

Art. 246.  Corruzione del cittadino da parte dello straniero. Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non  costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione (euro 516)a quattro milioni (euro 2.065).

Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità.

La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;

2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) il fermo è consentito (384 c.p.p.); l’arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380 c.p.p.); 3) competente è la Corte di Assise.