Art. 246. Corruzione del cittadino da parte dello straniero. Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione (euro 516)a quattro milioni (euro 2.065).
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l’utilità.
La pena è aumentata:
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;
2) se il denaro o l’utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) il fermo è consentito (384 c.p.p.); l’arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380 c.p.p.); 3) competente è la Corte di Assise.