Logo del Laurus Robuffo

Art. 609 quinquies. Corruzione di minorenne


Art. 609-quinquies. (1) Corruzione di minorenne. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la  reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (2).

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza.

(1) L’articolo - aggiunto dall’art. 6 della L. 15 febbraio 1996, n. 66 - è stato così sostituito dall’art. 4, co. 1, lett. s), L. 1 ottobre 2012, n. 172.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 co. 1 c.p.p.); 3) il fermo è consentito soltanto qualora ricorrano entrambe le aggravanti previste dal co. 4 e dall’art. 609-duodecies; 4) la competenza è del Tribunale monocratico.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo, comporta l’applicazione delle specifiche misure di sicurezza personali previste dall’art. 609-nonies c.p.

Qualora il reato sia commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 - riportato in nota al presente Titolo XII - anche ai fini della valutazione dei presupposti dell’arresto in flagranza, facoltativo e obbligatorio, e del fermo di indiziato di delitto.

In materia di informazioni da fornire alla vittima del reato previsto dal presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 11/2009 e succ. mod., riportato sub art. 612-bis.