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Art. 34

Art. 34.  

1. La cancelleria o la segreteria dell’autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento del quale è prevista l’iscrizione nel casellario giudiziale ne comunica senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l’estratto al casellario indicato nell’articolo 685 del codice.

2. Allo stesso modo la segreteria del pubblico ministero indicato nell’articolo 655 comunica gli eventi relativi alla espiazione della pena di cui è prevista l’iscrizione.