Logo del Laurus Robuffo

Art. 5. Ignoranza della legge penale

Art. 5.  Ignoranza della legge penale.  Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale.

Con sentenza n. 364 del 24 marzo 1989 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità della legge penale l’ignoranza inevitabile.