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Art. 270. ter. Assistenza agli associati

Art. 270 ter.  (1) Assistenza agli associati.  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l’assistenza è presentata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

(1) Articolo inserito dall’art. 1 co. 1-bis D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 conv.,con modif. dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438.

Vedi anche quanto previsto dall’art. 2, co. 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif., dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Per la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale, vedi quanto previsto dall’art. 1, co. 3- bis, D.L. n. 7/2015 cit.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (art. 50 c.p.p.); 2) l’arresto in flagranza è facoltativo (art. 381 c.p.p.); 3) il fermo è consentito ex 384 co.1, ultimo inciso, c.p.p.; 3) competente è il Tribunale monocratico.