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Art. 715. Applicazione provvisoria di misure cautelari

Art. 715. Applicazione provvisoria di misure cautelari. 

1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del ministro di grazia e giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.

2. La misura può essere disposta se:

a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;

b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l’esatta identificazione della persona

c) vi è pericolo di fuga.

3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

5. Il ministro di grazia e giustizia dà immediata comunicazione allo stato estero dell’applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell’eventuale sequestro.

6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello di grazia e giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall’articolo 700.